Reclami
Ufficio Reclami
Confidare considera l’ascolto dei Soci e dei clienti un valore fondamentale. Per questo ha istituito un Ufficio Reclami, con l’obiettivo di fornire risposte tempestive ed esaurienti e di rafforzare la relazione con le imprese sulla base di trasparenza e correttezza.
Presentare un reclamo è gratuito e può essere fatto in diverse modalità: posta, e-mail, PEC, fax o consegna diretta. L’Ufficio Reclami garantisce una risposta entro 60 giorni dalla ricezione.
Qualora la risposta non sia ritenuta soddisfacente, è possibile ricorrere all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), un sistema indipendente di risoluzione stragiudiziale delle controversie disciplinato dall’art. 128-bis T.U.B. e vigilato da Banca d’Italia.
Nel sito dell’ABF (www.arbitrobancariofinanziario.it) sono disponibili la guida pratica, il modulo di ricorso e tutte le informazioni utili.
Come presentare un reclamo a Confidare
Presentare un reclamo è gratuito e può essere fatto in forma scritta tramite:
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Posta ordinaria, raccomandata A/R o consegna a mano
Ufficio Reclami – Confidare S.C.p.A.
Via XX Settembre, 41 – 10121 Torino -
E-mail: ufficio.reclami@confidare.it
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PEC: a.rischi@pec.confidare.it
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Fax: 011.5178019
I reclami “irrituali” (inviati a canali diversi) si considerano pervenuti all’Ufficio Reclami dal momento in cui vengono trasmessi o comunicati all’ufficio competente.
Tempi di risposta: Confidare risponde entro 60 giorni dalla ricezione.
Arbitro Bancario Finanziario (ABF)
Se la risposta al reclamo non è soddisfacente, entro 12 mesi dalla sua presentazione è possibile ricorrere all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), sistema indipendente di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsto dall’art. 128-bis T.U.B. e disciplinato da Banca d’Italia.
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Il sito www.arbitrobancariofinanziario.it mette a disposizione la Guida pratica all’ABF, il modulo di ricorso e tutte le istruzioni utili.
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Il ricorso all’ABF sostituisce il procedimento di mediazione obbligatoria, pur restando sempre possibile ricorrere successivamente all’Autorità Giudiziaria se la decisione non viene ritenuta soddisfacente.
Mediazione
In alternativa al ricorso all’ABF, il cliente può esperire un procedimento di mediazione presso un Organismo iscritto nell’apposito registro del Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria (D.Lgs. 28/2010).
Per avviare la procedura è disponibile il regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario sul sito www.conciliatorebancario.it. L’Organismo di mediazione è comunque scelto dall’impresa affidata.